VITTO E ALLOGGIO Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente
l`ambiente di lavoro non deve essere nocivo all`integrita fisica e morale dello stesso. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignita e la riservatezza. I valori convenzionali del vitto e dell`alloggio sono fissati nella tabella F (vedi tabelle minimali) e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 36.