L’ordinanza della Lombardia: limiti agli spostamenti in orario notturno e autocertificazione Il Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia, a causa dell’aumento dei casi di contagio da Covid.2019
con l’ordinanza 21 ottobre 2.2020
n. 623 (testo in calce), ha ritenuto necessario adottare misure urgenti restrittive finalizzate al contenimento dell’epidemia. In particolare, nella fascia notturna, si e constatato il mancato rispetto del distanziamento interpersonale e un allentamento dell’osservanza delle misure di prevenzione, con il conseguente rischio di assembramento. Per questa ragione, l’ordinanza lombarda prevede: una limitazione degli spostamenti, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Nella predetta fascia oraria, e consentita la mobilita solo in caso di: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita o urgenza, motivi di salute. E sempre consentito il rientro presso il domicilio, la residenza o la dimora. Pertanto, chi intenda spostarsi tra le undici di sera e le cinque del mattino successivo deve dimostrare che il movimento e giustificato dalle ragioni di cui sopra mediante un’autocertificazione (art. 46 e 47 DPR 445/200 il cui modulo riportiamo in calce. Come si ricordera, l’autocertificazione e il documento con il quale il soggetto dichiara la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento. Le presenti disposizioni (art. 1 dell’Ordinanza) hanno effetto: dal 22.10.2020 sino al 13.11.2020. L’inosservanza delle norme contenute nell’ordinanza e sanzionata ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2.2020
ossia: con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p.
nel caso in cui l’inosservanza sia commessa nell’esercizio dell’attivita di impresa, siapplicaaltresi lasanzioneamministrativa accessoria della chiusura dell`esercizio o dell`attivita da 5 a 30 giorni. Allo studio una nuova ordinanza sulla didattica a distanza E allo studio una nuova ordinanza della Regione Lombardia, secondo cui le scuole secondarie dovrebbero organizzare le proprie attivita in modo da assicurare il pieno svolgimento mediante la didattica digitale integrata (DDI) delle lezioni, qualora siano gia nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali (fonte ANSA.it). L’ordinanza della Campania: divieto di spostamento tra province Anche la Regione Campania ha adottato delle misure restrittive causate dall’aumento dei casi di contagio, con l’ordinanza 20 ottobre 2.2020
n. 82 (testo in calce). Dal 23 ottobre, e fatto divieto ai cittadini campani di spostarsi dalla provincia di residenza (o domicilio abituale) verso altra provincia della Campania. Gli spostamenti sono ammessi solo in caso di: motivi di salute, comprovati motivi di natura familiare, motivi scolastici e/o afferenti ad attivita formative e/o socio assistenziali, altri motivi di urgente necessita. E sempre consentito il rientro presso il domicilio, la residenza o la dimora. Anche in questo caso, il cittadino deve attestare la sussistenza delle ragioni di cui sopra mediate un’autocertificazione (art. 46 e 47 DPR 445/200. Come nell’ordinanza lombarda, l’inosservanza delle norme contenute nel provvedimento e sanzionata ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020. Confermata la didattica a distanza L’art. 1 dell’Ordinanza campana conferma la sospensione della didattica in presenza dal 21 ottobre al 30 ottobre. Tale sospensione riguarda le scuole primarie e secondarie. Fanno eccezione le attivita destinate agli alunni con disabilita o con disturbi dello spettro autistico
in tal caso, infatti, sono ammesse le lezioni in presenza, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’istituto scolastico. Istituzione della zona rossa nel Comune di Arzano L’art. 2 dell’Ordinanza, istituisce, dal 20 ottobre al 30 ottobre, la zona rossa nel Comune di Arzano (NA). Pertanto, nel territorio del Comune sono disposte le seguenti misure: divieto di allontanamento da parte delle persone ivi residenti, divieto di accesso al territorio comunale, sospensione delle attivita dei pubblici uffici, salvo i servizi essenziali e di pubblica utilita, sospensione delle attivita commerciali e produttive, comprese le attivita di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub e simili), salvo che tramite la consegna a domicilio. Restano consentiti i servizi alla persona e le attivita connesse al servizio di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessita come individuate dal DPCM 10 aprile 2020. E consentito il transito, in ingresso e uscita, dal territorio del Comune: da parte degli operatori sanitari e socio sanitari, del personale impegnato nei controlli e nelle attivita relative all’emergenza, degli esercenti delle attivita consentite e di quelle strumentali (art. 4 lett. d dell’Ordinanza), degli esercenti delle attivita di pulizia e sanificazione. Al di fuori di quanto sopra, non e consentita l’uscita dal Comune per lo svolgimento dell’attivita lavorativa. Il Lazio si accoda a Lombardia e Campania Nel frattempo anche Nicola Zingaretti ha cofirmato insieme al ministro della Sanita un’ordinanza restrittiva, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre (testo in calce) che, a partire dalle ore 24 (fino alle 5 del mattino) di venerdi 23 ottobre, limitera nella regione gli spostamenti notturni ai soli casi di comprovate esigenze lavorative, di salute o necessita da dichiarare attraverso autocertificazione (modulo in calce). REGIONE CAMPANIA, ORDINANZA N. 82/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF REGIONE LAZIO, ORDINANZA 21 OTTOBRE 2020 >> SCARICA IL TESTO PDF LAZIO, NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE >> SCARICA IL MODULO PDF REGIONE LOMBARDIA, ORDINANZA N. 623/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF LOMBARDIA, NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE >> SCARICA IL MODULO PDF