LA SEGUENTE ORDINANZA Art. 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria) 1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2.2020
citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: a) e fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonche negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia piu agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale
b) sono sospese le attivita che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali. Art. 2 (Disposizioni finali) 1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2.2020
n..2019
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2.2020
n. 35. 2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2.2020
n..2019
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2.2020
n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020. 3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 agosto 2020. IL MINISTRO DELLA SALUTE On. Roberto Speranza