Permesso di soggiorno provvisorio e documento che viene rilasciato a un cittadino extracomunitario in Italia quando ha un motivo valido per viaggiare nei paesi dell’Area Schengen, prima che il permesso di soggiorno richiesto sia pronto e senza la possibilita di viaggiare con la ricevuta e il permessio di soggiorno scaduto. Il suo formato e cartaceo ed ha una durata massima di 90 giorni. Questo documento puo anche essere richiesto per i figli minori che viaggiano con i genitori verso il loro paese o un altro paese per permettere a questi figli di poter rientrare in Italia senza problemi alla frontiera. Quali sono i documenti richiesti per aver il permesso di soggiorno provvisorio? I documenti richiesti sono: Il vecchio permesso di soggiorno
La ricevuta che della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
Il Passaporto in corso di validita o altri documenti chi possano sostituirlo Un documento che prova la necessita del permesso di soggiorno provvisorio esempio: prenotazione volo in areo, prenotazione albergo o hotel, lettera del datore di lavoro se si tratta di un viaggio di lavoro etc… Quattro fototessere
Una marca da bollo da 16 euro. I documenti richiesti devono essere presentati in originale e fotocopia direttamente alla questura di dove si ha la residenza. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 15 Giugno 2020 Il Consiglio dei Ministri si e riunito oggi, lunedi 15 giugno 2.2020
alle ore 21.30 a Villa Pamphilj, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro. MISURE URGENTI PER L’INTEGRAZIONE SALARIALE Ulteriori misure urgenti in materia di trattamenti di integrazione salariale (decreto-legge) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale. Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti. Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalita corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. Infine, sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2.2020
n. 34, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza. Il Consiglio dei Ministri e terminato alle 22.25.