sanatoria richiedenti asilo e protezione internazionale Il Ministero dell’Interno scioglie un nodo importante sulla sanatoria stranieri in merito ai richiedenti asilo Rispondendo a un quesito delle FAQ: “Quali cittadini stranieri possono beneficiare della procedura prevista dal comma 1 dell’articolo 103 del Decreto legge n. 34 del 2.2020
sia in caso di regolarizzazione da lavoro irregolare che in caso di nuova costituzione di un rapporto di lavoro?“ Ecco la risposta del Viminale, quest’ultimo come sappiamo e gerarchicamente superiore alle Questure e Prefetture, disponendo le istruzioni sul corretto funzionamento dell’emersione con circolari ministeriali e faq. “Il datore di lavoro puo presentare istanza di regolarizzazione a favore di un cittadino straniero presente sul territorio nazionale, prima dell’8 marzo 2020. Prosegue poi in dettaglio ad elencare gli stranieri regolarizzabili: “Rientrano percio in tali categorie anche i richiedenti protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell’art.103), i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale….)”. Domanda di regolarizzazione e rinuncia alla protezione internazionale Il secondo quesito che il Ministero dell’Interno chiarisce riguarda la necessita o meno di scegliere tra la strada dell’asilo politico o della sanatoria. “Uno straniero – che abbia presentato richiesta di protezione internazionale – per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro, a seguito della procedura di regolarizzazione, deve rinunciare alla richiesta presentata?” Lo straniero non deve rinunciare preventivamente alla protezione internazionale “Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non e tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale. Dopo che avra ottenuto il permesso di soggiorno per emersione dovra pero scegliere tra quale tenere “Nel caso in cui, dopo l’ottenimento del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale dovra optare per uno dei due titoli“. Conclusioni sui chiarimenti del Ministero L’emersione dal lavoro nero di cui al decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 per quanto riguarda le domande online comma 1 presentate dai datori di lavoro agricoli e domestici e accessibile anche nei confronti dei richiedenti asilo politico e protezione internazionale, nei confronti degli asilanti che hanno perso il ricorso in tribunale e genericamente gli irregolari. La rinuncia alla protezione internazionale, sempre per le domande online comma 1 (quelle per intenderci presentate dal datore), non e necessaria come presupposto alla validita dell’istanza. Aggiornamento a cura dello Studio Legale