НА РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЕСТЬ УПРАВА! И ИМЯ ЕЙ - ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Судья приговаривает работодателей, не соблюдающих требование трудового законодательства о предоставлении домашним работникам непрерывного каждодневного одиннадцатичасового отдыха, к штрафу, который может достигать тысячи евро. Оказывается, это - уголовное преступление! Называется оно «эксплуатация рабочей силы и заключается в a) многократной выплате заработной платы, размер которой явно не соответствует национальным или территориальным коллективным рабочим контрактам, являющимися наиболее характерными в национальном масштабе, и так или иначе зарплаты, не соответствующей количеству и качеству выполненной работы...». Я полазила по итальянскому трудовому законодательству и поняла, что это вам не хухры-мухры. Так что, теоретически на борзеющих работодателей управа есть. Если работник не боится потерять работу, он должен обращаться в профсоюз (sindacato). При наличии неопровержимых доказательств профсоюзы охотно берутся за такие дела: их адвокаты убеждают работодателя избежать суда, пойдя на мировую. При этом часть выплаченного работнику возмещения достается профсоюзу. Выписки из закона. a) Sfruttamento lavorativo Per quanto invece riguarda lo sfruttamento lavorativo, anch’esso uno degli elementi costitutivi di questa fattispecie delittuosa, si osserva in tale circolare che per poterlo accertare si puo ricorrere, anche in via alternativa, ad uno dei seguenti indici: a) la “reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme daila “reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita e qualita del lavoro prestato”. А еще в этом законе есть такая статья, как «Извлечение пользы из тяжелого положения (из социальной слабости)». Причем в тексте закона указывается, что обычно жертвами такого преступления становятся мигранты. Approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori Per quel che riguarda uno degli elementi costi tutivi di questo illecito penale, vale a dire l’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, dopo essere stata citata copiosa giurisprudenza sull’argomento, si evidenzia, sotto un profilo piu propriamente pratico, che in riferimento a tale condizione di sfruttamento deve soffermarsi l’attenzione del personale ispettivo il quale e pertanto tenuto a fornire i relativi elementi di prova fermo restando che l’attivita investigativa e comunque tanto piu semplice da realizzarsi quanto piu e evidente lo stato di “debolezza sociale” dei lavoratori fermo restando come tale stato si verifica non di rado in relazione all’impiego di personale straniero spesso extracomunitario. Lo sfruttamento lavorativo Per quanto invece riguarda lo sfruttamento lavorativo, anch’esso uno degli elementi costitutivi di questa fattispecie delittuosa, si osserva in tale circolare che per poterlo accertare si puo ricorrere, anche in via alternativa, ad uno dei seguenti indici: a) la “reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita e qualita del lavoro prestato” deducendosi al riguardo che la reiterazione va intesa come comportamento reiterato nei confronti di uno o piu lavoratori anche nel caso in cui i percettori di tali retribuzioni non siano sempre gli stessi in ragione di un possibile turn over tenuto altresi conto del fatto che il riferimento ai contratti collettivi e evidentemente da intendersi ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni “comparativamente” piu rappresentative, il che costituisce elemento di maggior garanzia per i lavoratori, e cio anche in ragione del fatto che ogni altra disposizione di legge emanata negli ultimi decenni, che richiede l’applicazione di contratti collettivi a diversi fini, fa espresso riferimento ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali “comparativamente piu rappresentative a livello nazionale” (v. ad es. l’art. 54 bis, comma 16, del D.L. n. 50/2017, secondo il quale nell’ambito del lavoro occasionale in agricoltura “il compenso minimo e pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale”
oppure l’art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 secondo il quale, nel settore della cooperazione, vanno applicati “i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu rappresentative a livello nazionale nella categoria”)
b) la “reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie” trattandosi sostanzialmente della negazione del diritto ai riposi previsti dagli artt. 7 (riposo giornaliero), 9 (riposo settimanale) e 10 (ferie annuali) del D.Lgs. n. 66/2003 e/o del diritto alla aspettativa obbligatoria, cioe del diritto di assentarsi dal lavoro in tutti i casi in cui e obbligatoriamente previsto (ad es. per gravidanza) fermo restando che, anche in tal caso, il comportamento reiterato, quale indice della sussistenza di una condizione di sfruttamento lavorativo, puo ben realizzarsi nei confronti di lavoratori sempre diversi
c) la “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” e, in tal caso, l’indice sara tanto piu significativo quanto piu gravi saranno le violazioni di carattere prevenzionistico accertate mentre hanno evidentemente meno “peso” eventuali violazioni di carattere formale o altre violazioni che non vadano ad incidere in modo diretto sulla salute e sicurezza del lavoratore o la mettano seriamente in pericolo. Si ricorda inoltre in questa fonte secondaria del diritto che, per quanto riguarda alcuni indici di sussistenza dello sfruttamento lavorativo, esiste inoltre un presidio sanzionatorio amministrativo, ad es. in relazione alle violazioni al D.Lgs. n. 66/2003, e in tali casi occorre adottare evidentemente i relativi provvedimenti ma cio non comporta la necessita di notificare la sanzione amministrativa prima della comunicazione di reato alla competente Procura della Repubblica – che va inoltrata “senza ritardo” (art. 347 c.p.p.) – atteso che tali adempimenti seguono procedure e tempistiche differenti mentre nella notizia di reato sara sufficiente evidenziare l’accertamento di uno o piu indici segnalan