Можете это распечатать и сунуть под нос бессовестному работодателю. ИТАЛЬЯНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ О ПРАВЕ НА ОТДЫХ! L`articolo 36 della Costituzione: riposo e ferie del lavoratore. ... In particolare, l`articolo 36 della Costituzione al secondo comma dice che “La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dalla legge” e “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo rinunziarvi” А ЭТО ПОДРОБНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ (ОБ ОТПУСКЕ В САМОМ КОНЦЕ) L’articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, contiene anche altre importantissime disposizioni che entrano a far parte del novero dei diritti irrinunciabili del lavoratore. Stiamo parlano del diritto al riposo settimanale ed alle ferie. In particolare, l’articolo 36 della Costituzione al secondo comma dice che “La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dalla legge” e “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo rinunziarvi”. Cerchiamo di analizzare meglio queste disposizioni per comprendere, anche alla luce della giurisprudenza, come vengano interpretate ed applicate queste importanti disposizioni del testo Costituzionale nella concretezza dei rapporti di lavoro. La durata massima della giornata lavorativa L’articolo 36 della Costituzione si preoccupa di sottolineare che la legge fissa un limite orario massimo alla giornata lavorativa. A che pro? Lungi dall’essere paternalistica, questa norma costituzionale vuole proteggere la salute e salvaguardare l’integrita dei lavoratori, nell’ottica di assicurare la loro sicurezza e di evitare situazioni di sfruttamento. La disciplina dell’orario di lavoro viene disciplinata nel D. Lgs. n. 66/08.04.2003
che attua la direttiva 93/104/CE. Il diritto al riposo settimanale Il lavoratore, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, ha diritto al riposo settimanale. Il riposo e quella fase di distacco dall’attivita lavorativa che consente al lavoratore di ricaricarsi delle energie psico-fisiche necessarie per il suo benessere e per coltivare i propri interessi per mezzo di attivita ricreative. Il periodo di riposo settimanale e un qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro. Per legge, sono previste almeno 24 ore di riposo consecutive ogni settimana. In generale queste ore di riposo coincidono con la domenica, ma di fronte ad un panorama del lavoro estremamente flessibile come quello odierno, non e raro che anche la domenica sia una giornata lavorativa. Il riposo settimanale (come sottolineato piu volte dalla Corte Costituzionale) e irrinunciabile. Lavoro domenicale: la recente giurisprudenza La sentenza n. 16592 della Corte di Cassazione, pubblicata il 7 agosto 2015, ha sostenuto che nessun lavoratore dipendente puo essere obbligato a lavorare nelle festivita infrasettimanali, vale a dire quelle indicate dal calendario come giorni di celebrazione di festivita civili o religiose. Vi e un’eccezione a questa regola e riguarda il personale di istituzioni sanitarie pubbliche o private. Le ferie ex art 36 Costituzione Il regime legale delle ferie retribuite si applica a tutti i dipendenti sia di imprese che di datori di lavoro individuali. Possiamo distinguere 3 periodi di ferie: uno di 2 settimane, da fruirsi nel corso dell’anno di maturazione, in maniera ininterrotta, su richiesta del lavoratore. Uno di 2 settimane, che completa l’obbligo totale di 4 settimane di ferie, da fruirsi anche in maniera frazionata ma entrambi 18 mesi dalla maturazione. Un eventuale terzo periodo superiore che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva e fruibile anche in maniera frazionata. Tali disposizioni sono da intendere con flessibilita: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza numero C-277/08, 10 settembre 2009, ha sostenuto che qualora il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie previste per malattia, egli possa goderne appena cessata la malattia anche al di la del periodo di riferimento. Per quanto concerne la retribuzione delle ferie, essa, ai sensi della sentenza del Tribunale di Milano (4 aprile 1986) dovra essere almeno pari alla media dei compensi percepiti nel periodo nel quale sono maturate le ferie. Resta il divieto ex D. Lgs. 66/2003 di monetizzare le ferie.